Mappatura e censimento amianto

I materiali in amianto sono stati ampiamente utilizzati e installati almeno fino al 1992 in ambito residenziale, commerciale e industriale. La Legge n. 257/92 ha dismesso immediatamente i materiali friabili ma ha consentito la commercializzazione dei materiali compatti per altri 2 anni dopo la sua emanazione; pertanto, l’obbligo di mappatura è da estendersi a tutte le realtà costruite fino al 1994, indipendentemente dal sospetto di presenza di Amianto.

 

Il servizio offre una soluzione al problema e assicura affiancamento e assistenza continua al Proprietario o gestore dell’attività su cui ricadono precisi obblighi e responsabilità. Quest’ultimo ha l’obbligo di mappare e gestire il rischio amianto e ne risponde sia in qualità di Responsabile della Proprietà sia in qualità di Datore di lavoro.

 

La mappatura dell'amianto è la prima fase di Gestione del Rischio ed è un obbligo inderogabile.

 

Il servizio ha lo scopo di assicurare:


  • Tutela legale e tutela dalle sanzioni amministrative e penali


  • Tutela della salute di tutte le persone esposte


  • Mantenimento e controllo stato salubrità ambiente


 

E’ importante sapere che:

 

L’ampia gamma di MCA (si contano circa 3000 applicazioni) e la variabilità delle loro tipologie spesso non consentono di accertare la presenza di amianto ad occhio nudo o dal semplice esame del progetto di costruzione.

Per molti materiali la presenza di amianto non può essere esclusa soltanto a seguito di una semplice ispezione visiva perché molto spesso il manufatto che contiene amianto è simile a quello che non lo contiene; pertanto, l’unico modo di essere sicuri è sottoporre un campione del manufatto ad accurata analisi da parte di un laboratorio autorizzato. In In tutti i luoghi di lavoro e in tutte le altre strutture, residenziali e non, in cui sono presenti materiali in amianto o di sospetta presenza è necessario predisporre l’Inventario dell’amianto (documento Mappatura) per i seguenti motivi:

  • Segnalazione presenza e Attuazione di procedure di controllo e manutenzione a tutela della salubrità degli ambienti e della Salute degli occupanti – dipendenti – lavoratori esterni di assistenza e manutenzione
  • Indicazione della presenza ad aziende di ristrutturazione e demolizione.

 

A riguardo il Decreto Sicurezza 81/2008 (art. 248) stabilisce che non solo è necessario accertare l’eventuale presenza di Amianto prima di effettuare lavori di ristrutturazione, manutenzione, demolizione ecc., ma anche che qualsiasi materiale sospettato di contenere amianto deve essere considerato come contenente amianto fino a quando non viene accertato che ne è privo.

 

PROPOSTA DI VALORE


Servizio a prezzi competitivi e contenuti

Servizio senza carichi di lavoro aggiuntivi per il cliente

Documento ufficiale Mappatura Amianto da esibire a:


  • Aziende Edili e di ristrutturazione


  • Aziende di Assistenza e Manutenzione


  • Organi di controllo


  • RSPP per l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio (DVR)


 

Il servizio è rivolto a: Privati-Condomini-Aziende-Enti.


Colpo d’occhio al processo di svolgimento

ASSA si avvale di un team di professionisti esperti e di laboratori qualificati e accreditati. Tale adempimento da parte di tecnici con maturata esperienza è ritenuto importante poiché non sempre è facile individuare la presenza di manufatti di sospetta composizione di amianto con la probabile conseguenza di non ottemperare all’accertamento e all’attuazione delle attività successive previste dalla Normativa di settore.

Contatta la nostra azienda per avere tutte le informazioni necessarie ed un sopralluogo e preventivo gratuito.


Normativa di Riferimento

-All. DM 06/09/1994, punto 1 “Localizzazione e Caratterizzazione delle strutture edilizie”.

-D.Lgs 81/2008 e smi – art. 248


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